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Voto Domiciliare

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Con l'approvazione del D.L. n. 1/2006 (convertito con legge n. 22/2006) il legislatore ha introdotto il principio del "voto domiciliare", cioè l'esercizio del diritto di voto presso il domicilio dell'elettore.


A chi è rivolto

La procedura è riservata agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Descrizione

Con l'approvazione del D.L. n. 1/2006 (convertito con legge n. 22/2006) il legislatore ha introdotto il principio del "voto domiciliare", cioè l'esercizio del diritto di voto presso il domicilio dell'elettore.

Come fare

Tali elettori debbono inviare entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione all'Ufficio Elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cosa serve

Voto Domiciliare

Cosa si ottiene

Voto Domiciliare

Tempi e scadenze

 

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi Locali

Legge n. 22/2006.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 14/03/2023


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